Prestiti garantiti SACE: il beneficiario (fallito) deve restituire tutte le somme indebitamente percepite

20 Gennaio 2022

Il decisum in rassegna pone al centro dell'attenzione la SACE (Sezione Speciale per l'assicurazione del Credito all'esportazione), una società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario, la cui mission è quella di sostenere le imprese italiane, grandi aziende e piccole medie imprese (PMI), che desiderano costruire una presenza forte e solida nel mercato globale.

Il decisum in rassegna pone al centro dell'attenzione la SACE (Sezione Speciale per l'assicurazione del Credito all'esportazione), una società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario, la cui mission è quella di sostenere le imprese italiane, grandi aziende e piccole medie imprese (PMI), che desiderano costruire una presenza forte e solida nel mercato globale.

In particolare, si tratta di stabilire se la garanzia da essa prestata per il rischio di mancata restituzione di finanziamenti concessi a supporto del processo di internalizzazione rientri, o meno, nella categoria di sostegno pubblico alle imprese.

E, i Giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con l'ordinanza n. 1453/2022, hanno precisato che, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, e con specifico riferimento al privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998 in favore di crediti restitutori nascenti da interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive disciplinati dal medesimo decreto, la ratio della prelazione è costituita dalla peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, la quale impone d'individuarne il presupposto nel procedimento di erogazione del contributo, rispetto al quale la revoca opera non già come momento genetico del privilegio, ma come condizione perché la SACE possa agire per il recupero del proprio credito.

In linea più generale, la revoca dei benefici relativi alla concessione di sovvenzioni e contributi pubblici, in dipendenza del venir meno dei requisiti oggettivi o soggettivi cui la legge ne subordina il riconoscimento, è stata equiparata all'avveramento di condizione risolutiva espressa, che comporta a carico del beneficiario l'obbligo di restituire all'ente finanziatore tutte le somme, in qualsiasi forma erogate, indebitamente ricevute in forza della normativa che prevede il beneficio. In riferimento alla revoca prevista dall'art. 9 d. lgs. n. 123/1998, tale principio è stato ritenuto applicabile non solo all'ipotesi in cui la stessa sia determinata da patologie inerenti alla fase genetica dell'erogazione, quale l'irregolare ammissione all'intervento o comunque l'indebito conseguimento del beneficio di legge, ma anche all'ipotesi in cui sia giustificata da eventi riguardanti la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, come gravi inadempienze del beneficiario o fatti imputabili al medesimo.

Il fatto. Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta dalla SACE s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento Omega s.r.l., avente ad oggetto l'insinuazione tardiva di un credito a titolo di rivalsa della somma pagata da parte della società fallita di un mutuo concessole dalla Banca Alfa per il finanziamento di un progetto di investimento ed internalizzazione. In particolare, il giudice bolognese ha escluso che il credito azionato costituisca un'autonoma obbligazione ex lege, sorta per effetto della revoca del beneficio, osservando che dal testo della garanzia emerge incontestabilmente la prestazione da parte della SACE s.p.a. di una garanzia in favore della Banca per l'adempimento del debito da parte dell'impresa mutuataria, e qualificando tale garanzia come un'ordinaria fideiussione, con la conseguente applicabilità degli istituti della surroga e del regresso. Inoltre, prima dell'effettuazione del pagamento da parte della SACE s.p.a., la Banca ha ottenuto l'ammissione al passivo dell'intero credito; tuttavia, nella specie, non è stato provato che l'istituto di credito abbia spontaneamente ridotto la propria collocazione al passivo, mentre è stato dimostrato che la stessa non è stata integralmente soddisfatta, concludendo pertanto che la rivalsa della SACE s.p.a. non può trovare collocazione nello stato passivo.

Avverso quest'ultima decisione la società soccombente ha proposto ricorso in cassazione, nello specifico, con il primo motivo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso che la revoca del beneficio determini il sorgere di un'obbligazione ex lege nei confronti del beneficiario, ed ha ritenuto pertanto ammissibili la surroga e il regresso. Sostiene infatti che il credito azionato è diverso da quello già ammesso al passivo, trovando la propria fonte non già nel contratto di mutuo e nell'obbligazione di garanzia, ma nella revoca del beneficio, essendo vantato direttamente nei confronti della società fallita ed avendo natura privilegiata.

La decisione della Corte. I Giudici accolgono in toto il ricorso, cassando il decreto impugnato.

Nel caso in cui il beneficiario sia dichiarato fallito, il credito restitutorio insinuato al passivo dall'ente concedente sorge nel momento in cui si apre la procedura concorsuale. Tali eventi determinano automaticamente la perdita del beneficio, rispetto alla quale la revoca non riveste portata costitutiva, con la duplice conseguenza che è agli stessi, e non alla revoca, che dev'essere ancorata la decorrenza del termine di prescrizione, e che il credito riveste carattere concorsuale, indipendentemente dalla circostanza che la revoca sia intervenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.

La natura legale della fattispecie cui si ricollega la revoca prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, che giustifica l'esclusione dell'efficacia costitutiva del provvedimento, è stata riconosciuta in riferimento non solo alle ipotesi in cui l'intervento di sostegno si traduca in un finanziamento, cioè in un'immediata erogazione di denaro in favore del beneficiario, ma anche a quelle in cui lo stesso si sostanzi nella concessione di una garanzia per un prestito da quest'ultimo contratto con un terzo, desumendosene l'operatività in entrambi i casi del privilegio accordato al credito dell'ente concedente per la restituzione dell'importo versato direttamente al beneficiario o di quello pagato al terzo mutuante a seguito dell'escussione della garanzia.

In definitiva, si è affermato che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di revoca e restituzione previsto dall'art. 9, si tratta comunque di recuperare il sacrificio patrimoniale che l'operatore pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, e ciò anche al fine di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri interventi di sostegno. In quest'ottica si è rilevato anche che l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.