Sull'applicabilità del principio di rotazione

Simone Francario
21 Gennaio 2022

In una procedura aperta, la mancata pubblicazione del bando di gara nella gazzetta ufficiale, restringe di fatto il confronto competitivo all'interno della gara e costituisce un possibile mezzo per eludere l'applicazione del principio rotatorio.

Il caso. Una società che aveva partecipato ad una gara pubblica, sotto soglia e svoltasi tramite procedura aperta, impugnava l'aggiudicazione disposta a favore di altra impresa dolendosi del fatto che, essendo l'attuale aggiudicataria già stata precedentemente affidataria della commessa pubblica, non avrebbe potuto nuovamente ottenerne l'assegnazione in forza del principio di rotazione.

Con altro motivo di ricorso, inoltre, la ricorrente sosteneva che, non essendo state rispettate le forme di pubblicazione del bando (pubblicato solo sul sito istituzionale della stazione appaltante e non anche in gazzetta ufficiale), nel caso concreto la gara non si sarebbe svolta secondo una procedura aperta, bensì ristretta.

La soluzione del TAR Firenze. Il giudice amministrativo ha ritenuto infondata la prima doglianza sollevata dalla ricorrente e, aderendo a consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che “il principio di rotazione opera allorché la S.A. limiti la partecipazione alla procedura” e non anche nei casi in cui “la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa”.

In quest'ultimo caso, come si legge in sentenza, la ratio alla base dell'inapplicabilità del principio di rotazione ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 è da rintracciarsi nel fatto che “l'ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsioni della concorrenza”.

Per quanto riguarda la seconda doglianza della ricorrente, il TAR Firenze, seppure non abbia ritenuto meritevole di accoglimento la tesi per cui la mancata osservanza delle forme di pubblicazione prescritte dalla legge trasformi una procedura aperta in una procedura ristretta, ha specificato che tali irregolarità “[influiscono] casomai sulla sua validità”.

Infatti, in via preliminare, il Collegio ha ricordato che gli oneri di pubblicazione ex art. 73 D. Lgs. 50/2016 si applicano non solo alle gare sopra soglia, ma anche alle gare sotto soglia, qualora in quest'ultimo caso la PA, invece di ricorrere a procedure alternative, decida di utilizzare le procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, come la procedura aperta.

Inoltre, dopo aver ribadito che "il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l'operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l'avviso di gara si adeguatamente pubblicizzato”, nel caso concreto deriva che, in assenza di una adeguata pubblicità, “la partecipazione alla gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l'essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio".

Sulla base di queste motivazioni il TAR Firenze accoglieva il ricorso.

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