Osservatorio sulla Cassazione - Gennaio 2022
15 Febbraio 2022
Dichiarazione di fallimento, questionari dell'amministrazione finanziaria e obblighi contabili del curatore Cass. civ., sez. V trib., 31 Gennaio 2022, n. 2847 – sent. Il curatore del fallimento, in quanto detentore delle scritture contabili dell'impresa assoggettata a fallimento, ha l'onere di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in risposta a questionari, ancorché precedentemente inviati all'imprenditore in bonis, rientrando tale obbligo nella disponibilità delle scritture contabili da parte del curatore, nonché nel più generale obbligo del curatore di esibizione delle scritture contabili a chi ne abbia diritto, salvo che si provi che il curatore o l'imprenditore in bonis non vi abbia potuto adempiere, nel termine concesso, per causa non imputabile.
Azione di rivendica ex art. 103 l.fall. di cose fungibili da parte del depositante Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2128 – sent. È ammissibile la domanda di rivendica ex art. 103 l.fall. anche rispetto a somme di denaro o beni fungibili, perché il passaggio di proprietà dal depositante al depositario on costituisce una conseguenza indefettibile della fungibilità delle cose depositate, poiché tale effetto si realizza solo se al depositario è concessa anche la facoltà di servirsi di tali beni nel proprio interesse. È perciò la conformazione concreta del titolo che regola la consegna del bene e non la natura fingibile dello stesso a determinare il passaggio di proprietà in capo al depositario. Il depositante, pertanto, sarà legittimato a contestare l'inclusione del bene nella massa attiva della procedura e chiederne la restituzione per la porzione di sua spettanza.
Atti di bancarotta impropria: basta aver aggravato il dissesto della società Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2022, n. 680 - sent. Per configurare la condotta delittuosa di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. Fall., non è necessario che l'operazione dolosa commessa abbia determinato il dissesto della fallita, essendo sufficiente che ne abbia aggravato quello squilibrio finanziario che aveva causato la declaratoria di fallimento.
C'è bancarotta fraudolenta anche se la documentazione può essere ricostruita aliunde Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2022, n. 341 - sent. nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Il reato sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali non direttamente dalla fallita rende quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.
Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento Cass. civ., sez. VI, 5 gennaio 2022, n. 239 – sent. La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Un, n. 15872/2013), al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. La presunzione iuris tantum stabilita dall'art. 9 l. fall., risulta perciò superabile laddove sia raggiunta la prova che la sede effettiva del fallito, vale a dire la sede in cui l'attività direttiva e amministrativa dell'impresa era svolta, fosse altrove e che quella legale fosse, quindi, solo fittizia.
Azione ex art. 146 l. fall. del curatore e omessa o irregolare tenuta della contabilità: inversione dell'onere della prova Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2022, n. 198 – ord. Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, L. fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al Giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.
La regola della cessione ex lege dei rapporti nella cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 192 – sent. La regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente; tale diverso accordo è ravvisabile, come nella specie, nell'ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 D.lgs. n. 270/1999, allorché, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito condotto ex artt. 1362 ss. c.c., risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.
|