La valutazione sul certificato camerale deve essere complessiva e non limitarsi al solo codice ATECO

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2022

Va confermato, al riguardo, il principio (ex multis, Cons. Stato, V, 15 novembre 2019, n. 7846; V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257; III, 10 novembre 2017, n. 5182) secondo cui ...

Va confermato, al riguardo, il principio (ex multis, Cons. Stato, V, 15 novembre 2019, n. 7846; V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257; III, 10 novembre 2017, n. 5182) secondo cui l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto.

Sul contenuto del certificato camerale occorre operare una valutazione complessiva e concreta non potendo essere attribuito rilievo alla classificazione ATECO, che in realtà assolve ad una mera classificazione ai fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale (ex multis, Cons. Stato, V, 27 settembre 2021, n. 6496; V, 21 maggio 2018, n. 3035).

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