Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 12 - Trasferimento della competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membroTrasferimento della competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro 1. In circostanze eccezionali, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d'ufficio, se ritiene che un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare sia più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico, sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso e: a) stabilire un termine entro il quale una o più parti possono informare l'autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro del procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di competenza nonché presentare un'istanza a detta autorità giurisdizionale; o b) chiedere a un'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 2. 2. L'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro può accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro sei settimane: a) dal momento in cui è adita a norma del paragrafo 1, lettera a); o b) dal momento del ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b). L'autorità giurisdizionale successivamente adita o a cui è rivolta una richiesta di accettazione della competenza ne informa senza ritardo l'autorità giurisdizionale preventivamente adita. Se accetta, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. 3. 'L'autorità giurisdizionale preventivamente adita continua a esercitare la propria competenza se non ha ricevuto dall'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro l'accettazione della competenza entro sette settimane da quando: a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare un'istanza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, lettera a); o b) l'autorità giurisdizionale ha ricevuto la richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b). 4. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro se tale Stato membro: a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stato adito; b) è la precedente residenza abituale del minore; c) è lo Stato di cui il minore è cittadino; d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o e) è il luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda i provvedimenti di protezione del minore legati all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione di tali beni. 5. Se la competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale è stata stabilita a norma dell'articolo 10, quest'ultima non può trasferire la competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. InquadramentoPer il commento, vedi art. |