Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 16 - Questioni incidentali

Rosaria Giordano

Questioni incidentali

1. Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.

2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.

3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.

4. L'articolo 15, paragrafo 2, si applica di conseguenza.

Inquadramento

La disposizione in commento introduce una rilevante novità rispetto all'assetto precedente regolando espressamente la non infrequente situazione processuale che si presenta laddove una questione relativa alla responsabilità genitoriale sorga in via soltanto preliminare rispetto a controversia estranea ratione materiae al Regolamento dinanzi ai giudici di uno Stato membro non munito di competenza giurisdizionale in base al Regolamento stesso.

Cognizione incidentale sulle questioni pregiudiziali

L'art. 16, cercando così di risolvere un problema che non di rado si era presentato nell'applicazione del precedente Regolamento, consente, nell'ipotesi in cui l'esito di un giudizio pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, all'autorità giurisdizionale di quello Stato membro di risolvere, con effetti meramente incidentali (ossia limitati al giudizio in corso dinanzi a sé) la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.

La nuova disciplina di nuovo si pone nel solco di quella già prevista da altri Regolamenti europei (ad esempio, l'art. 27 del Regolamento 1215/2012, in tema di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e l'art. 22 del Regolamento (CE) 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari): la dottrina più autorevole ha di qui evidenziato che ciò «potrebbe indicare la direzione per l'evoluzione verso una regola uniforme in tema di giurisdizione sulle questioni incidentali, anche se questa presenta per il momento un carattere frammentario» (Biagioni2019, 1174).

Concessione di autorizzazione o approvazione da parte dell’autorità giurisdizionale priva di competenza sul merito

Il terzo comma della norma in esame – anch'esso di portata innovativa rispetto alle previsioni espresse dal Reg. CE n. 2201/2003 – stabilisce inoltre che qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.

Tali situazioni si pongono frequentemente, ad esempio, quando sia necessaria un'autorizzazione giurisdizionale per il compimento di un determinato atto dispositivo di beni del minore (dei quali lo stesso è divenuto proprietario per effetto di una successione mortis causa) rispetto ad una controversia principale avente ad oggetto la validità del relativo contratto (cfr. Biagioni 2019, 1174).

In detta ipotesi, il richiamo espresso al secondo comma dell'art. 15, comporta che l'autorità giurisdizionale che ha disposto i tali provvedimenti sia tenuta – nella generale prospettiva di collaborazione e confronto che informa il Regolamento in esame – a informarne senza ritardo l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro competente ai sensi dell'articolo 7 oppure, se del caso, un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la a conoscere del merito, direttamente o tramite le autorità centrali.

Bibliografia

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