Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 17 - Adizione di un'autorità giurisdizionaleAdizione di un'autorità giurisdizionale L'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto; b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l'autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale. InquadramentoLa disposizione in commento stabilisce espressamente, come già faceva la corrispondente norma del Regolamento CE n. 2201/2003 (operante per i procedimenti promossi sino alla data del 31 luglio 2021), a differenza di quanto avveniva nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968 che rinviava a tal fine alla legislazione interna degli Stati contraenti, quando un'autorità giurisdizionale può considerarsi adita secondo il Regolamento in esame, facendo in sostanza riferimento al sistema dei riti da citazione ed a quello dei riti da ricorso, mutuato anche dall'art. 39, comma 3, c.p.c. Dal punto di vista dell'ordinamento italiano, entrambe le fattispecie descritte dalla norma appaiono rilevanti, perché i procedimenti di separazione e di divorzio sono introdotti con ricorso, mentre quelli volti a far dichiarare la nullità del matrimonio sono soggetti al rito di cognizione ordinario e quindi introdotti con citazione (Baratta, 2004, 181; Bonomi, 322). La disposizione in commento precisa, inoltre, con una norma dal contenuto innovativo che se il procedimento è avviato d'ufficio, l'autorità giurisdizionale si considerata adita nella data in cui la stessa adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale. Momenti processuali rilevanti per determinare la pendenza della liteLa norma in commento, chiarendo quando un'autorità giurisdizionale si considera adita secondo il Regolamento, costituiva, già nel sistema prefigurato dai precedenti Regolamenti in materia, una novità rispetto all'assetto delineato dalla Convenzione di Bruxelles, nel quale, in assenza di previsioni normative sul punto, secondo la stessa Corte di Giustizia doveva farsi riferimento alle norme processuali nazionali (CGCE, 7 giugno 1984, Zelger c. Salinitri, in Racc. 1984, I, 2397). La disposizione distingue chiaramente a seconda che il procedimento sia instaurato con ricorso ovvero con citazione: nel primo caso, l'autorità giurisdizionale si considererà adita al momento del deposito del ricorso presso la stessa, nell'altro quando è stata ritualmente notificata la citazione al convenuto. La norma precisa, tuttavia, che gli effetti della prevenzione sono subordinati alla circostanza che, nella prima ipotesi, il ricorrente compie gli atti necessari per la notifica dell'atto introduttivo al convenuto e, nella seconda, gli atti volti al deposito del ricorso dinanzi al giudice adito. Si è evidenziato che, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, entrambe le fattispecie descritte dalla norma appaiono rilevanti, perché i procedimenti di separazione e di divorzio sono introdotti con ricorso, mentre quelli volti a far dichiarare la nullità del matrimonio sono soggetti al rito di cognizione ordinario e quindi introdotti con citazione (Baratta, 2004, 181; Bonomi, 322). Peraltro, lo stesso art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, stabilisce, avendo riguardo ai differenti riti applicabili in materia civile, che la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. In dottrina, si è osservato che, dunque, ai fini della pendenza della lite, assumono rilievo esclusivamente comportamenti «istantanei» posti in essere dalla parte istante, la quale, dunque, è in grado di controllare il momento di instaurazione della lite (Lupoi, in judicium.it, § 7). Infine, stante la natura dei procedimenti sui minori che possono essere incardinati, ad esempio su richiesta del Pubblico Ministero, anche d'ufficio, opportunamente l'ultimo comma, dal contenuto innovativo rispetto ai precedenti Regolamenti, precisa che, se il procedimento è avviato d'ufficio, l'autorità giurisdizionale si considerata adita nella data in cui la stessa adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale. BibliografiaAncel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit «Bruxelles II», in Revue critique 2001, 403; Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004; Baratta, Il regolamento comunitario sulla giurisdizione e sul riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli, in Giust. civ. 2002, II, 455; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Calò, L’influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia 2005, 509; Carpi-Lupoi (a cura di), Essays on transational and comparative civil procedure, Torino, 2001 105; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Dosi, Le convenzioni internazionali sulla tutela dei minori, in Fam. e dir. 1997, 390; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs», in Journ. Dr. int. 2001, 381; Giordano (-Simeone), Giurisdizione nelle controversie sulla crisi familiare nell’Unione europea nel Reg. UE n. 1111/2019, in Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022, 45 ss.; Lupoi, Il regolamento n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in judicium.it; Lupoi, Conflitti trasnazionali di giurisdizione, 2 tomi, Milano 2002; Martino, La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali, Padova 2000; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Oberto, Il regolamento del Consiglio (Ce) 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, in Contr. e impr. - Europa 2002, 361; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313. |