Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 21 - Diritto del minore di esprimere la propria opinioneDiritto del minore di esprimere la propria opinione 1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. 2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità. InquadramentoIn coerenza con il fondamentale principio dell'interesse superiore del minore che informa molte delle novità introdotte dal Regolamento UE n. 1111/2019, c.d. recast, viene prevista con la norma in esame una disciplina generale in ordine all'ascolto del minore. L'ascolto del minore, oltre a consentire allo stesso una partecipazione diretta ai procedimenti che lo riguardano, consente anche alle autorità di valutare meglio le circostanze di fatto che, specie nelle controversie di carattere transfrontraliero, scontano una non trascurabile complessità (Carpaneto, 968). Due sono i profili rilevanti. È previsto, su un piano generale, che nei procedimenti riguardanti i minori che le autorità giurisdizionali degli Stati membro riconoscono allo stesso, capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione. Questa prima regola è volta a superare la difficoltà derivante dalle evidenti differenze nella prassi applicativa dei diversi Stati membri in ordine all'ascolto del minore nei vari procedimenti che lo riguardano, sancendo un obbligo generale in tale direzione (cfr. Honorati, 255). Inoltre si precisa, nel secondo comma, che, se è disposta l'audizione del minore, l'autorità giurisdizionale tiene conto dell'opinione espressa dallo stesso, in funzione della sua età e del suo grado di maturità. È così posto a carico dell'autorità giudiziaria, che compie le proprie valutazioni in base al libero apprezzamento del quale dispone, il dovere di argomentare adeguatamente la sua decisione (Honorati, 257). Pertanto, se ai fini dell'ascolto non assume rilievo l'età del minore ma solo la sua capacità di discernimento, da intendersi quale livello minimo di consapevolezza di sé che consente di estendere – con le dovute protezioni – l'obbligo di audizione anche a bambini in tenera età (cfr. Honorati, 256), il grado di maturità del minore sarà in grado di incidere sulla valutazione del giudice in ordine alla rilevanza da attribuire a quanto riferito dallo stesso. In dottrina si è osservato che una disciplina così dettagliata non ha precedenti in altri strumenti internazionali, neppure nelle Convenzioni dell'Aja in materia del 1980 e del 1996 (Carpaneto, 970). BibliografiaCarpaneto, La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore “in astratto” e “in concreto” nella riforma del Regolamento Bruxelles II-bis, in Riv. dir. int. priv. proc., 2018, n. 4, 944; Danovi, L'ascolto del minore nel processo civile, in Dir. fam., 2014, 1610; Distefano, Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori, Padova 2012; Honorati, La proposta di revisione del Regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, n. 2, 247; Pobjoy, The best interests of the child principle as an indipendent source of international protection, in Int. Comp. Law Quart., 2015, 327; Ubertazzi, Hearing of the child, in Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsability and International Abduction a cura di Honorati, Torino 2017, 171; Weller, Die Reform der EUEheVO, in IPRax, 2017, 227. |