Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 25 - Risoluzione alternativa delle controversieRisoluzione alternativa delle controversie Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento. InquadramentoPer il commento, vedi art. 29. |