Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 27 - Procedura di ritorno del minore

Rosaria Giordano

Procedura di ritorno del minore

1. L'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo richiede non ha avuto la possibilità di essere sentita.

2. L'autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all'articolo 15, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

3. Un 'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, della convenzione dell'Aia del 1980 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l'autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente a norma dell'articolo 86 o con l'assistenza delle autorità centrali.

5. Nel disporre il ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980, purché l'esame e l'adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno.

6. La decisione che dispone il ritorno del minore può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull'impugnazione sia richiesto dall'interesse superiore del minore.

Inquadramento

Per il commento, vedi art. 29.

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