Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 28 - Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minoreEsecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore 1. L'autorità competente per l'esecuzione alla quale è stata presentata una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della domanda stessa. 2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia stata eseguita entro sei settimane dalla data di avvio del procedimento di esecuzione, la parte che richiede l'esecuzione o l'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione hanno il diritto di chiedere all'autorità competente in materia di esecuzione di indicare i motivi del ritardo. InquadramentoPer il commento, vedi art. 29. |