Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 31 - Documenti da presentare per il riconoscimento

Rosaria Giordano

Documenti da presentare per il riconoscimento

1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36.

2. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

3. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può richiedere alla parte, conformemente all'articolo 91, di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione o alla traslitterazione del contenuto pertinente del certificato se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 32.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario