Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 32 - Mancata produzione di documentiMancata produzione di documenti 1. Qualora i documenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, non siano prodotti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente possono fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla loro produzione. 2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione, a norma dell'articolo 91, dei suddetti documenti equivalenti. InquadramentoLe norme in commento indicano in modo specifico la documentazione che deve essere prodotta nello Stato membro richiesto ai fini della circolazione della decisione, ossia una copia dello stesso nonché il certificato di cui all'art. 36 che, trattandosi di una pronuncia in materia matrimoniale, dovrà essere redatto con l'utilizzo del modello allegato II al Regolamento (art. 36, § 1, lett. a). Il certificato, non assoggettato a impugnazione ma solo rettificabile per errori materiali o omissioni evincibili dal confronto con la sentenza, è compilato e rilasciato nella lingua della decisione ovvero, a richiesta della parte, in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, la traduzione o la traslitterazione anche del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato. Inoltre le predette autorità possono richiedere alla parte che intende avvalersi degli effetti ella decisione la traduzione o la translitterazione del contenuto della stessa, ove, in mancanza, non siano in grado di comprenderne pienamente il significato precettivo. In caso di presentazione di documentazione incompleta, è concesso alla parte istante un termine per la presentazione dei documenti (o delle traduzioni) mancanti. BibliografiaBiavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; De Cristofaro, Presupposti e rimedi per il provvedimento che «sospende» l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria, in Riv. dir.internaz.priv. proc. 1998; Lupoi, Il Regolamento (UE) n. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 574. |