Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 33 - Sospensione del procedimento

Rosaria Giordano

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario; o

b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

Inquadramento

In linea di principio non osta al riconoscimento automatico di una decisione pronunciata in un altro Stato membro la circostanza che la stessa non sia definitiva nell'ordinamento di provenienza: peraltro, come già l'art. 27 del Regolamento CE n. 2201/2003, la disposizione in commento attenua la portata della suddetta regola attribuendo al giudice richiesto del riconoscimento il potere di sospendere lo stesso, anche solo in parte, nell'ipotesi in cui la decisione riconoscenda è stata impugnata nell'ordinamento di origine con un mezzo ordinario di gravame.

La Corte di Giustizia ha cercato di coniare una nozione autonoma di mezzo di impugnazione ordinario, evidenziando che la stessa ricomprende «ogni mezzo di gravame che appartenga all' iter normale di un processo e che costituisca di per sé uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere, con esclusione dei gravami che dipendono da avvenimenti imprevedibili alla data della decisione originaria e di quelli che dipendono dall'azione di persone estranee all'istanza» (CGCE 22 novembre 1977, Industrial Diamond Supplies, in Rev. Crit. DIP, 1979, 426, con nota di Gademet Tallon).

La sospensione del riconoscimento dovrebbe correlarsi ad una prognosi positiva in ordine alle possibilità di accoglimento dell'impugnazione proposta.

La sospensione del riconoscimento è possibile, ai sensi del primo comma, lett. b), della disposizione in esame, invece di contenuto innovativo, anche se è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

Premessa

Nel commento all'art. 30 (cui si rinvia per maggiori riferimenti) si è evidenziato che non osta, in via di principio, al riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro la circostanza che la stessa non è definitiva nell'ordinamento di provenienza. Tuttavia la norma in commento attenua la portata di tale regola laddove attribuisce al giudice richiesto del riconoscimento il potere di sospendere lo stesso, anche solo in parte, tanto nell'ipotesi in cui la decisione riconoscenda è stata impugnata nell'ordinamento di origine con un mezzo ordinario di gravame quanto in quella in cui sia stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

Mezzi di impugnazione ordinari

È fondamentale, anche in considerazione dei diversi sistemi nazionali, stabilire la latitudine della nozione di «mezzo di impugnazione di carattere ordinario».

Un problema simile si era posto già ai fini dell'interpretazione degli artt. 30-38 della Convenzione di Bruxelles del 1968, che attribuisce, tra l'altro, al giudice adito per il riconoscimento della sentenza straniera il potere di sospendere il procedimento qualora la decisione sia assoggettata a mezzi di impugnazione di carattere ordinario nel sistema di origine (in arg. De Cristofaro, 755 ss).

La determinazione della nozione è senza dubbio problematica poiché gli Stati membri tendono talvolta a far rientrare nel concetto di gravame ordinario mezzi di impugnazione del tutto compatibili tra loro: paradigmatico è l'esempio del ricorso per cassazione che, conformemente alle origini, nel sistema francese ed in quello belga è un gravame straordinario (cfr. De Cristofaro, 755).

La Corte di Giustizia si è pertanto sforzata di attribuire alla nozione di mezzo di impugnazione ordinario un significato autonomo. Più in particolare, secondo il supremo giudice comunitario, per impugnazione ordinaria deve intendersi «ogni mezzo di gravame che appartenga all' iter normale di un processo e che costituisca di per sé uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere, con esclusione dei gravami che dipendono da avvenimenti imprevedibili alla data della decisione originaria e di quelli che dipendono dall'azione di persone estranee all'istanza» (CGCE 22 novembre 1977, Industrial Diamond Supplies, in Rev. Crit. DIP 1979, 426, con nota di Gademet Tallon).

Posto che la norma in esame, alla lettera a), attribuisce al giudice adito per il riconoscimento il potere di sospendere lo stesso qualora la decisione sia stata impugnata nell'ordinamento di provenienza esclusivamente ove si tratti di impugnazione di carattere «ordinario» non potrebbe essere utilizzata la soluzione ermeneutica prevalente in sede di interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed in accordo alla quale la distinzione tra gravami ordinari e gravami straordinari non avrebbe rilevanza in presenza di un'impugnazione già proposta: i tempi presumibilmente brevi per la decisione della medesima renderebbero infatti comunque opportuna la sospensione del riconoscimento anche ove l'impugnazione in concreto proposta abbia, per l'appunto, carattere straordinario (cfr. De Cristofaro, 757 s.).

Nel nostro sistema processuale, come noto, la distinzione tra strumenti ordinari e straordinari di impugnazione è delineata dall'art. 324 c.p.c. ed è correlata al passaggio in giudicato c.d. formale della sentenza che avviene, invero, quando la stessa non è più suscettibile di essere impugnata mediante un mezzo ordinario di gravame (ossia l'appello, il regolamento di competenza, il ricorso ordinario per cassazione, la revocazione c.d. ordinaria di cui all'art. 395 n. 4-5 c.p.c.).

Il disposto del comma 2 della norma in commento si giustifica in virtù dell'impossibilità di distinguere, nei sistemi anglosassoni, tra mezzi di impugnazione ordinari e mezzi di impugnazione straordinari.

Presupposti per la sospensione del riconoscimento

Dibattuti, anche in giurisprudenza, sono gli elementi dei quali il giudice deve tenere conto per decidere, proposta l'impugnazione ordinaria della pronuncia, di sospendere il riconoscimento.

Più in particolare, dalla citata sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso Industrial Diamond Supplies c. Riva sembrerebbe derivare che il giudice debba a tal fine effettuare una prognosi circa le possibilità di successo del gravame proposto. Tuttavia, in alcune decisioni successive, la stessa Corte di Giustizia ha precisato che ciò non deve tuttavia tradursi in una violazione del principio che vieta al giudice richiesto del riconoscimento di riesaminare la controversia nel merito (CGCE 4 ottobre 1991, C-183/90, van Dalfsen, Timmerman e Harmke c. van Loon e Berendsen, in Giust. civ. 1993, I, 1977; v. art. 25).

Parte della dottrina ha peraltro evidenziato che non dovrebbe escludersi la possibilità per il giudice adito in sede di riconoscimento di effettuare una prognosi in ordine alle probabilità di successo della proposta impugnazione ove ciò non implichi un esame di circostanze già dedotte nel giudizio che ha portato all'emanazione della stessa sentenza. Consegue a tale impostazione che il giudice può sospendere il riconoscimento in base ad una prognosi positiva in ordine al successo del gravame basata sull'esame di fatti diversi da quelli in precedenza dedotti dalle parti ovvero di fatti estintivi sopravvenuti (De Cristofaro, 765-768).

Si è inoltre sottolineato che, nell'ipotesi in cui sia invocata l'autorità di accertamento o costitutiva di una decisione non definitiva nello Stato di provenienza, il giudice richiesto del riconoscimento dovrebbe godere di una discrezionalità maggiore nell'individuazione delle cause di sospensione, soprattutto perché le ripercussioni di un contrasto di giudicati sono più gravi se incidono sulla certezza dei rapporti giuridici piuttosto che produrre un danno da ingiusta esecuzione (De Cristofaro, 771). Analoghe valutazioni dovranno essere svolte, nella prossima vigenza del Regolamento UE n. 1111/2019, e quindi dell'innovativa previsione espressa dalla norma in esame, qualora sia stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi. In tale ipotesi la valutazione prognostica andrà compiuta avendo riguardo all'esistenza o meno di motivi per denegare il riconoscimento richiesto.

Non è prevista la possibilità di impugnare il provvedimento di sospensione (Baratta 2004, 211 s.; De Cristofaro, 775).

Nell'ordinamento italiano potrebbe porsi la questione dell'esperibilità del regolamento di competenza che è lo strumento per impugnare i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Sospensione per la pendenza di un procedimento sulla sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento

Il giudice adito può inoltre sospendere il riconoscimento, in virtù di una novità introdotta dal Regolamento in esame, se è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

Bibliografia

Ancel-Muir Watt, La désunion europénne: le Règlement dit «Bruxelles II», in Revue critique 2001, 403; Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir.internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir.internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; De Cristofaro, Presupposti e rimedi per il provvedimento che «sospende» l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria, in Riv. dir.internaz.priv. proc. 1998; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilitéparentale des enfants communs», in Journ. Dr. int. 2001, 381; Lupoi, Il Regolamento (UE) n. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 574.

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