Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 35 - Documenti da presentare per l'esecuzione

Rosaria Giordano

Documenti da presentare per l'esecuzione

1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di l'esecuzione:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36.

2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori o cautelari, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di l'esecuzione:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;

b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine e che l'autorità giurisdizionale d'origine:

i) è competente a conoscere del merito; o

ii) ha disposto i provvedimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15; e1

c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

3. Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire2.

4. L'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

[1] Così corretto con avviso di Rettifica pubblicato in G.U.C.E. L dell'12 settembre 2019, n. 235.

[2] Così corretto con avviso di Rettifica pubblicato in G.U.C.E. L dell'12 settembre 2019, n. 235.

Inquadramento

Ai fini dell'esecuzione “automatica” di un provvedimento in materia di responsabilità genitoriale la parte è tenuta a depositare, in primo luogo, una copia autentica della decisione, emanata dal giudice competente sul merito o in via cautelare nelle ipotesi contemplate dall'art. 15.

La parte ricorrente deve inoltre produrre il certificato di cui all'art. 36 (secondo il modello di cui all'allegato III al Regolamento) e, nell'ipotesi di decisione resa in contumacia dell'altra parte, la prova della notificazione o comunicazione della decisione alla stessa.

Documenti posti a fondamento dell’istanza di riconoscimento o di concessione dell’exequatur

L'art. 35 del Regolamento in esame stabilisce che la parte la quale chiede l'esecuzione di un provvedimento sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro è tenuta a depositare, in primo luogo, una copia della decisione in questione, corredata dalle necessarie dichiarazioni di autenticità.

Essendo venuta meno la relativa previsione dettata dall'art. 37 del Regolamento CE n. 2201/2003, la non immediata produzione della decisione in copia autentica non determina l'improcedibilità dell'esecuzione, potendo il giudice richiedere una integrazione, alla medesima stregua di quanto avviene per gli altri documenti.

La norma in esame stabilisce inoltre che la parte richiedente l'esecuzione della pronuncia è tenuta a produrre il certificato di cui all'art. 36 e, nell'ipotesi di decisione resa in contumacia dell'altra parte, la prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione alla stessa della pronuncia.

Come già per il riconoscimento delle decisioni in tema di attenuazione o scioglimento del vincolo matrimoniale, il secondo e il terzo comma della norma in esame prevedono che l'autorità richiesta dell'esecuzione possa richiedere alla parte istante la traduzione o traslitterzione tanto delle parti libere del certificato quanto della decisione, se non è in grado, in difetto, di comprenderne il significato.

Tuttavia, in queste ipotesi la mancata produzione dei documenti non comporta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza: l'art. 38 invero stabilisce che in simili casi il giudice possa fissare un termine per la loro presentazione, accettare documenti equivalenti o disporne la dispensa (Baratta, 2004, 208).

La concessione di un termine per integrare il deposito della documentazione è nota all'esperienza giuridica interna dei procedimenti monitori di ingiunzione nell'ambito dei quali l'art. 640, comma 2, c.p.c. prescrive che il giudice adito prima di rigettare il ricorso monitorio per carenza della documentazione posta a sostegno dello stesso può ordinare al ricorrente di depositare ulteriore documentazione.

Ove non venga depositata idonea documentazione, deve ritenersi che l'istanza sarà disattesa. Ci si interroga in ordine all'esistenza di rimedi che possano essere eventualmente esperiti a fronte del provvedimenti di diniego, rimedi che, secondo taluni, potrebbero essere individuati nella riproposizione dell'istanza ovvero nella proposizione del reclamo di cui all'art. 739 c.p.c.

Bibliografia

Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed il regolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; Fornaciari, L'attuazione dell'obbligo di consegna dei minori, Milano 1991; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs», in Journ. Dr. int. 2001, 381; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2005, 339; Maresca, Il controllo della sentenza straniera, Torino 20004; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313; Tarzia, Limiti della giurisdizione italiana nella esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 1961, 397; Tarzia, L'ordine europeo del processo civile, in Riv. dir. proc. 2001, 902.

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