Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 39 - Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

Rosaria Giordano

Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

1. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;

b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) su domanda della persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata;

d) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;

e) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o

f) se la procedura prevista dall'articolo 82 non è stata rispettata.

2. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 21, salvo se:

a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento; o

b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 41.

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