Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 40 - Procedura per il diniego del riconoscimento

Rosaria Giordano

Procedura per il diniego del riconoscimento

1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.

2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 41

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario