Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 40 - Procedura per il diniego del riconoscimentoProcedura per il diniego del riconoscimento 1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI. 2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 41. |