Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 43 - RiconoscimentoRiconoscimento 1. Le decisioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura la decisione sia dichiarata l'incompatibile con una decisione successiva di cui all'articolo 50. 2. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue: a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 47. 3. L'articolo 31, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 44. |