Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 44 - Sospensione del procedimento

Rosaria Giordano

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale dinanzi al quale è invocata una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

a) è stata presentata un'istanza di dichiarazione vertente sull'incompatibilità di tale decisione con una decisione successiva di cui all'articolo 50; o

b) la persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione ha richiesto, conformemente all'articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47.

Inquadramento

L'art. 43 stabilisce, in particolare, che le decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore che sia stato illegittimamente condotto all'estero sono automaticamente riconosciute senza che possa essere proposta opposizione al riconoscimento salvo che siano incompatibili con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore resa: a) nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o b) in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.

A tali decisioni è quindi attribuito il “privilegio” di essere automaticamente riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura in cui la decisione sia dichiarata incompatibile con una decisione successiva di cui all'art. 50 ( Lupoi 2020, § 7).

La parte che intende invocare la decisione ad “efficacia privilegiata” in un altro Stato membro è tenuta a produrre la stessa corredata dalle prescritte condizioni di autenticità nonché dal certificato di cui all'art. 47, ossia quello conforme all'allegato VI del Regolamento prescritto per la circolazione, anche agli effetti esecutivi, delle pronunce in tema di diritto di visita ovvero di ritorno del minore.

L'espresso richiamo alla previsione del secondo comma dell'art. 31 comporta che l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, la traduzione o la traslitterazione anche del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato. Inoltre le predette autorità possono richiedere alla parte che intende avvalersi degli effetti ella decisione la traduzione o la translitterazione del contenuto della stessa, ove, in mancanza, non siano in grado di comprenderne pienamente il significato precettivo.

Il modello standard di certificato allegato al Regolamento in commento per le predette decisioni, oltre alle indicazioni sulle parti e su eventuali titolari della responsabilità genitoriale differenti dai genitori (ad esempio, i servizi sociali del Comune), deve essere corredato delle seguenti indicazioni: decisione della quale si chiede l'esecuzione e data in cui è stata emanata dati dei minori coinvolti nella decisione (se sono più di quattro dovranno essere richiesti due certificati); che la decisione dispone il ritorno del minore; se la decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di origine; che i figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità; che le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; che la decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'art. 13, lett. b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori; se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che dal momento del rilascio del certificato di cui all'art. 42 del Regolamento – il quale non può essere rilasciato senza che sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno del minore ai sensi dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – la decisione di restituzione del minore è riconosciuta e beneficia dell'esecutività in altro Stato membro senza che sia richiesta alcuna dichiarazione che le riconosca esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Invero, qualora non ci siano dubbi sull'autenticità di detto certificato, l'autorità dello Stato richiesto di restituire il minore non può opporsi al provvedimento di ritorno, ma deve solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore, poiché, diversamente, il Regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l'obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell'esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall'ordinamento dello Stato di esecuzione nel quale il minore è illecitamente trattenuto (CGUE III, n. 195/2008).

Il par. 4 aggiunge, peraltro, che il certificato per una decisione che comporta il ritorno di un minore è rilasciato solo se il giudice ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione resa in un altro Stato membro conformemente all'art. 13, comma 1, lett. b), o all'art. 13, comma 2, della convenzione dell'Aia del 1980. In altre parole, nel procedimento che si svolge nello Stato “d'origine”, ai sensi dei parr. 3 e 5 dell'art. 29, il giudice è chiamato, se non a “rivedere” la decisione straniera di non ritorno, almeno a prendere in considerazione (anche solo per confutarle) le ragioni e le circostanze su cui tale decisione si basa. La valutazione su tale “analisi” è comunque rimessa allo stesso giudice che pronuncia la decisione e non è sindacabile dalle corti di altri Stati. Il rilascio del certificato, d'altro canto, non è soggetto ad alcuna impugnazione fatta eccezione per quelle indicate all'art. 48 (rettifica e revoca del certificato) (Lupoi 2020, § 7).

Bibliografia

Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Consolo, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano 2002; Magrone, La disciplina del diritto di visita nelregolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 503; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985.

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