Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 45 - Decisioni esecutiveDecisioni esecutive 1. Le decisioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri ai sensi della presente sezione senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. 2. Ai fini dell'esecuzione in un altro Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), le autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine possono dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 46. |