Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 46 - Documenti da produrre per l'esecuzioneDocumenti da produrre per l'esecuzione 1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di l'esecuzione: a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 47. 2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), resa in un altro Stato membro, l'autorità competente in materia di esecuzione può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato che specifica l'obbligo da eseguire. 3. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, l'autorità competente in materia di esecuzione può esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione. InquadramentoLa parte interessata all'esecuzione automatica di provvedimenti sul diritto di visita o sul rientro del minore illecitamente sottratto deve depositare, oltre ad una copia autentica della decisione da eseguire, il certificato, corredato da una traduzione autentica nella lingua dello Stato richiesto dell'esecuzione esclusivamente in punto di definizione delle modalità pratiche del diritto di visita ovvero delle misure adottate per il ritorno del minore (in arg. Magrone, 368). Tale documentazione costituisce il c.d. titolo esecutivo idoneo a dare luogo alla procedura esecutiva secondo le disposizioni processuali vigenti nello Stato richiesto dell'esecuzione. Documenti necessari per l’esecuzione automaticaLa disposizione in esame individua i documenti dei quali deve munirsi la parte la quale vuole ottenere automaticamente, senza necessità di un apposito procedimento, l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita e di ritorno del minore illecitamente sottratto. Più precisamente, ai fini dell'esecuzione, la parte interessata deve produrre, oltre ad una copia autentica della decisione da eseguire, il certificato, corredato da una traduzione autentica nella lingua dello Stato richiesto dell'esecuzione esclusivamente in punto di definizione delle modalità pratiche del diritto di visita se già determinate dalla pronuncia ovvero delle misure adottate per il ritorno del minore (in arg. Magrone, 368). Tale documentazione viene a costituire il c.d. titolo esecutivo idoneo a dare luogo alla procedura esecutiva secondo le disposizioni processuali vigenti nello Stato richiesto dell'esecuzione, ossia, in linea di massima, per il nostro ordinamento, gli artt. 474-632 c.p.c. (v. più diffusamente Commento all'art. 47). BibliografiaBiagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Consolo, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano 2002; Magrone, La disciplina del diritto di visita nelregolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz.priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int.Comp. Law Quaterly 2004, 503; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985. |