Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 50 - Decisioni incompatibiliDecisioni incompatibili Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, sono rifiutati se e nella misura in cui la decisione sia incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa: a) nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o b) in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato. InquadramentoLa disposizione in esame, dal contenuto innovativo rispetto alle corrispondenti previsioni del precedente Regolamento, consente di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione “privilegiata” se e nella misura in cui la stessa sia incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato o in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato. Viene in altre parole enunciato il principio, coerente con il considerando n. 56, per cui in materia di responsabilità genitoriale, una decisione successiva sostituisce sempre una decisione anteriore con effetti per il futuro, nella misura in cui esse siano incompatibili (Lupoi 2020, § 7). Condizioni ostative alla circolazione delle decisioni “privilegiate”In virtù della disposizione in commento il giudice dello Stato richiesto può rifiutare l'esecuzione anche delle decisioni “privilegiate”, ossia quelle in tema di diritto di visita oppure che dispongono il rientro del minore nell'ipotesi di sottrazione internazionale (Honorati, 268). La norma ha un portata rivoluzionaria: in sostanza, per perseguire al meglio l'interesse superiore del minore, nelle sole decisioni in tema di responsabilità genitoriale, anche in presenza di una decisione adottata in conformità ai consueti criteri sul rispetto dei diritti di difesa e di armonia interna del giudicato e che sia esecutiva nello Stato d'origine, al giudice dello Stato richiesto – e nel quale si trova il minore – è consentito di «rivalutare» la decisione adottata dal giudice competente per il merito (tipicamente quello di residenza abituale) e decidere di rifiutarne l'esecuzione, quando sia incompatibile con altra decisione successiva, anche emessa nello Stato richiesto (Honorati, 274). Il mutamento di circostanze che può determinare una modifica dell'assetto del precedente provvedimento in materia di responsabilità genitoriale può incidere sotto molteplici aspetti, ossia: riguardare uno dei genitori (nascita di un nuovo figlio; grave malattia che renda il genitore affidatario inabile alla cura; detenzione o allontanamento dallo Stato, ecc.), o il minore stesso. Frequente potrebbe essere l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di rifugio ritenga che costituisca circostanza sopravvenuta tale da giustificare un successivo provvedimento ostativo a quello da eseguire l'avvenuta integrazione del minore nel nuovo Stato, circostanza che incide vieppiù nelle ipotesi in cui il giudizio di affidamento sia durato a lungo (cfr. Honorati, 275, anche in relazione art. 12 Convenzione Aja). Circa la nozione di decisione successiva incompatibile in materia di responsabilità genitoriale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito, in relazione all'art. 47, n. 2, comma 2, del Regolamento n. 2201/2003, che lo stesso deve essere interpretato nel senso che una decisione emessa successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione, che attribuisca un diritto di affidamento provvisorio e sia considerata esecutiva ai sensi della legge di tale Stato, non è opponibile all'esecuzione di una decisione certificata, emessa anteriormente dal giudice competente dello Stato membro di origine e con la quale era stato disposto il ritorno del minore (CGUE, sez. III, 1 luglio 2010, n. 211). BibliografiaBiagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Consolo, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano 2002; Honorati, La proposta di revisione del Regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell'esecuzione delle decisioni, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, n. 2, 247; Lupoi, Il Regolamento (UE) n. 1111 del 2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, n. 2, 574; Magrone, La disciplina del diritto di visita nelregolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz.priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int.Comp. Law Quaterly 2004, 503; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985. |