Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 52 - Autorità competenti in materia di esecuzione

Rosaria Giordano

Autorità competenti in materia di esecuzione

La domanda di esecuzione è presentata all'autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione in conformità dell'articolo 103.

Inquadramento

L'art. 52 stabilisce, in armonia con il generale principio di autonomia processuale degli Stati membri, che la domanda di esecuzione è presentata all'autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione in conformità dell'articolo 103.

Nel nostro sistema processuale, quindi, l'esecuzione, in virtù del titolo pronunciato in un altro Stato membro, deve, se ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, essere presentata al giudice dell'esecuzione.

Bibliografia

Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Lupoi, Il Regolamento (UE) n. 1111 del 2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, n. 2, 574; Tarzia, Limiti della giurisdizione italiana nella esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 1961, 397.

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