Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 53 - Esecuzione parzialeEsecuzione parziale 1. Una parte che richiede l'esecuzione di una decisione può richiederne l'esecuzione parziale. 2. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione è stata negata per uno o alcuni di essi, l'esecuzione è comunque possibile per le parti della decisione non interessate dal diniego. 3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non possono essere usati per dare esecuzione a una decisione che dispone il ritorno di un minore senza che sia data esecuzione anche a eventuali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti al fine di proteggere il minore dal rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980. InquadramentoLa disposizione in commento regolamenta l'esecuzione parziale, ossia solo per alcuni capi, della decisione sulla responsabilità genitoriale pronunciata in un altro Stato membro. Il primo comma conferma il principio di carattere generale che consente all'esecutante – in quanto dominus della procedura esecutiva – di richiedere l'esecuzione solo parziale della decisione. Tuttavia, come precisato dall'ultimo comma, questa facoltà non può tradursi, in quanto in detta ipotesi violerebbe l'interesse superiore del minore, in quella di eseguire un provvedimento che dispone il rientro del minore che è stato illegittimamente condotto all'estero senza al contempo dare attuazione ai provvedimenti provvisori emanati dal giudice dello Stato di rifugio per evitare la concretizzazione di uno dei rischi contemplati dall'art. 13, primo comma, lett. b), della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale. Per altro verso, il secondo comma riconosce, anche in detta ipotesi in applicazione di una regola generale, la possibilità per la parte di dare esecuzione, ove la decisione abbia distinti capi, alle parti della stessa non interessate dal diniego. BibliografiaBiavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed ilregolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; Fornaciari, L'attuazione dell'obbligo di consegna dei minori, Milano 1991; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilitéparentale des enfants communs», in Journ. Dr. int. 2001, 381; Long, Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri de potestate alla luce delRegolamento (CE) n. 2201/2003(con cenni al tema della validità dei divieti di espatrio e degli obblighi di soggiorno), in Nuova giur. civ. comm. 2007, n. 9, 1097; Magrone, La disciplina del diritto di visita nelregolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. proc. 2005, 339; Maresca, Il controllo della sentenza straniera, Torino 20004; Mosconi Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: ilregolamento n. 1347/2000relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313; Tarzia, L'ordine europeo del processo civile, in Riv. dir. proc. 2001, 902; Tarzia, Limiti della giurisdizione italiana nella esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 1961, 397 |