Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 55 - Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione

Rosaria Giordano

Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione

1. Quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'opportuno certificato rilasciato ai sensi degli articoli 36 o 47 è notificato o comunicato alla persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. Il certificato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona e, se del caso, dei dettagli delle modalità pratiche di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

2. Qualora la notifica o comunicazione debba essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di origine, la persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione può chiedere una traduzione o traslitterazione di quanto segue:

a) la decisione, al fine di contestarne l'esecuzione;

b) se del caso, il contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato a norma dell'articolo 47,

se non sono redatti o accompagnati da una traduzione o traslitterazione in una lingua a essa comprensibile o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui risiede abitualmente.

3. Quando si chiede una traduzione o traslitterazione ai sensi del paragrafo 2, non può essere adottato alcun provvedimento di esecuzione, a eccezione dei provvedimenti cautelari, fino a che la persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione o traslitterazione.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella misura in cui la decisione e, se del caso, il certificato di cui al paragrafo 1 siano già stati notificati o comunicati alla persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione conformemente ai requisiti di traduzione o traslitterazione di cui al paragrafo 2.

Inquadramento

La disposizione in commento stabilisce che sia la decisione da porre in esecuzione che il certificato devono essere previamente notificati al soggetto passivo della procedura esecutiva, ove non ne abbia avuto precedente contezza.

Al fine di opporsi all'esecuzione, la parte può chiedere una traduzione o translitterazione della decisione e della parte “libera” del contenuto del certificato.

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