Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 57 - Motivi di sospensione o diniego dell'esecuzione ai sensi del diritto nazionale

Rosaria Giordano

Motivi di sospensione o diniego dell'esecuzione ai sensi del diritto nazionale

I motivi di sospensione o diniego dell'esecuzione previsti dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l'applicazione degli articoli 41, 50 e 56.

Inquadramento

La disposizione in esame limita, nella prospettiva di una considerazione unitaria dello spazio giuridico europeo e della fiducia reciproca tra le autorità nazionali dei diversi Stati membri, le ipotesi nelle quali il giudice dello Stato richiesto dell'esecuzione può sospendere o negare la stessa in base a previsioni di diritto interno a quelle la cui applicazione non sia incompatibile con le fattispecie delineate dall'art. 41 e dell'art. 50 con riguardo, rispettivamente, ai motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni cc.dd. non privilegiate e privilegiate, nonché alle ipotesi di sospensione contemplate dall'art. 56.

Si vuole così evitare che vengano surrettiziamente introdotte ipotesi limitative della circolazione esecutiva dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale da parte delle autorità dello Stato richiesto dell'esecuzione, fase nella quale, come evidenziato, si sono registrate le maggiori criticità del Regolamento CE n. 2201/2003.

Ciò è coerente con il considerando 62 secondo cui l'applicazione di qualsiasi motivo nazionale di diniego non dovrebbe avere l'effetto di estendere le condizioni e le modalità dei motivi previsti dal regolamento e con il considerando 63, il quale precisa che la parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro dell'esecuzione, poter agire in tal senso nel procedimento di esecuzione e poter invocare, nell'àmbito di un procedimento, oltre ai motivi di diniego contemplati dal regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione che continuerebbero ad applicarsi in quanto non incompatibili con i motivi contemplati dal regolamento stesso.

In dottrina si è peraltro osservato che il riferimento della norma in esame “ai motivi di diniego dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto” non riguarderebbe i motivi ostativi (al riconoscimento ed) alla esecuzione che ciascuno Stato membro individua al fine di negare ingresso nel proprio territorio a decisioni non rientranti nell'àmbito oggettivo o soggettivo di applicazione della disciplina uniforme europea, bensì le circostanze che, secondo il diritto interno, possono costituire altrettanti motivi di opposizione all'esecuzione forzata propriamente intesa. Tali motivi potrebbero includere, ad esempio, per il considerando 63, opposizioni basate su errori formali ai sensi del diritto nazionale in un atto di esecuzione o sull'asserzione che l'azione resa necessaria dalla decisione sia già stata eseguita o sia diventata impossibile, ad esempio in caso di forza maggiore, malattia grave della persona a cui deve essere consegnato il minore, stato di detenzione o decesso di tale persona, per il fatto che lo Stato membro a cui il minore deve fare ritorno sia diventato una zona di guerra successivamente alla pronuncia della decisione o per il diniego dell'esecuzione di una decisione che, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, sia priva di contenuto esecutivo e non può essere adattata a tale scopo” (cfr. Lupoi 2020, § 10).

Bibliografia

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