Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 59 - Domanda di diniego dell'esecuzioneDomanda di diniego dell'esecuzione 1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego dell'esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione. 2. Il richiedente fornisce all'autorità competente in materia di esecuzione o all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove applicabile e possibile, l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 o 47. 3. L'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero dell'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 o 47 che specifica l'obbligo da eseguire. 4. Se l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione, può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, tale la traduzione o la traslitterazione della decisione. 5. L'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 2 qualora: a) ne sia già in possesso; o b) ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può imporre all'altra parte di fornire tali documenti. 6. La parte che richiede il diniego dell'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 63. |