Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 61 - Contestazione o impugnazioneContestazione o impugnazione 1. Ciascuna delle parti può contestare o impugnare una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione. 2. La contestazione o impugnazione è proposta davanti all'autorità o all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro dell'esecuzione alla Commissione, conformemente all'articolo 103, come l'autorità on l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 63. |