Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 61 - Contestazione o impugnazione

Rosaria Giordano

Contestazione o impugnazione

1. Ciascuna delle parti può contestare o impugnare una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione.

2. La contestazione o impugnazione è proposta davanti all'autorità o all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro dell'esecuzione alla Commissione, conformemente all'articolo 103, come l'autorità on l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 63

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