Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 62 - Ulteriore contestazione o impugnazioneUlteriore contestazione o impugnazione Una decisione resa sulla contestazione o impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente da una contestazione o impugnazione se l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale si deve presentare l'ulteriore contestazione o impugnazione è stata comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 103. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 63. |