Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 63 - Sospensione del procedimento

Rosaria Giordano

Sospensione del procedimento

1. L'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta la domanda di diniego dell'esecuzione o l'impugnazione a norma dell'articolo 61 o dell'articolo 62 può sospendere il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:

a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un'impugnazione ordinaria;

b) il termine per l'impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; o

c) la persona nei confronti della quale è chiesta l'esecuzione ha chiesto conformemente all'articolo 48 la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47.

2. Se sospende il procedimento per il motivo di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Inquadramento

Le norme in commento disciplinano la procedura che può essere incardinata dalla parte interessata per ottenere il diniego dell'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale ovvero contestare il riconoscimento automatico dei provvedimenti anche in materia matrimoniale.

Quanto all'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere di tali procedimenti, la stessa è rimessa all'indicazione compiuta, ai sensi dell'art. 103 dello stesso Regolamento in esame, dall'autorità dello Stato membro.

Parimenti è richiamata in linea di principio la lex fori rispetto alla relativa disciplina processuale.

Si precisa, tuttavia, che rispetto alla decisione resa sul diniego di esecuzione ovvero sulla contestazione del riconoscimento può essere contemplato un unico mezzo di impugnazione se previsto dai sistemi nazionali e comunicato secondo la procedura di cui all'art. 103.

È prevista per l'autorità adita la possibilità di sospendere l'esecuzione o il procedimento di diniego/contestazione ove la decisione sia ancora impugnabile o sia stata impugnata ovvero nella pendenza di un procedimento di revoca del certificato ai sensi dell'art. 48.

Bibliografia

Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed il regolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; De Cristofaro, Presupposti e rimedi per il provvedimento che «sospende» l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 1998, 745; Fornaciari, L'attuazione dell'obbligo di consegna dei minori, Milano 1991; Gademet Tallon, Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrinomiale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs», in Journ. Dr. int. 2001, 381; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2005, 339; Maresca, Il controllo della sentenza straniera, Torino 20004; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985; Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ. 2001, II, 313; Tarzia, L'ordine europeo del processo civile, in Riv. dir. proc 2001, 902; Tarzia, Limiti della giurisdizione italiana nella esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 1961, 397.

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