Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 65 - Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordiRiconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi 1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione. 2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 68. |