Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 66 - Certificato

Rosaria Giordano

Certificato

1. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 procedono, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo:

a) in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato VIII;

b) in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato IX.

Il certificato di cui alla lettera b) contiene una sintesi dell'obbligazione esecutiva riportata nell'atto pubblico o nell'accordo.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto se ricorrono le condizioni seguenti:

a) lo Stato membro che ha autorizzato l'autorità pubblica o altra autorità a redigere formalmente o registrare l'atto pubblico o a registrare l'accordo è competente ai sensi del capo II; e

b) l'atto pubblico o l'accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 2, in materia di responsabilità genitoriale il certificato può non essere rilasciato solo se vi sono indicazioni che il contenuto dell'atto pubblico o dell'accordo sia contrario all'interesse superiore del minore.

4. Il certificato è compilato nella lingua dell'atto pubblico o dell'accordo. Può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale o per l'autorità competente che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

5. Qualora il certificato non sia prodotto, l'atto pubblico o l'accordo non è riconosciuto o eseguito in un altro Stato membro.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 68

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