Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 67 - Rettifica e revoca del certificatoRettifica e revoca del certificato 1. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d'ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra l'atto pubblico o l'accordo e il certificato. 2. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d'ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 66. 3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d'origine. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 68. |