Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 75 - Cauzione o depositoCauzione o deposito Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro a motivo della sua qualità di straniero o del difetto di residenza abituale nello Stato membro dell'esecuzione. InquadramentoLa disposizione in commento stabilisce che non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o per la sua qualità di straniero. Divieto di imposizione di cauzioni o depositiLa norma in esame, nello stabilire che non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o per la sua qualità di straniero, è espressione del generale principio, in più parti espresso sin dal Trattato istitutivo della CEE ed affermato in numerose occasioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea di non discriminazione, tra gli Stati membri comunitari, in ragione della nazionalità o della residenza. Tale principio di non discriminazione in base alla nazionalità è espresso dall'art. 18 TFUE con riferimento ai cittadini dell'Unione europea. BibliografiaBiagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Consolo, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano 2002; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed ilregolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; Magrone, La disciplina del diritto di visita nelregolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz.priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 503; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985. |