Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 76 - Designazione delle autorità centraliDesignazione delle autorità centrali Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero, di norma, essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima la inoltra all'autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 84. |