Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 77 - Compiti generali delle autorità centraliCompiti generali delle autorità centrali 1. Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale e adottano le misure che ritengono appropriate per migliorare l'applicazione del presente regolamento. 2. Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. 3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, si può ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 84. |