Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 79 - Compiti specifici delle autorità centrali richiesteCompiti specifici delle autorità centrali richieste Le autorità centrali richieste provvedono, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti: a) prestare assistenza, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, nella localizzazione del minore quando risulta che questi si potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto e tale informazione è necessaria per soddisfare una domanda o una richiesta ai sensi del presente regolamento; b) a raccogliere e scambiare informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 80; c) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul territorio dell'autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello stato; d) a facilitare la comunicazione tra le autorità giurisdizionali, le autorità competenti e altri enti coinvolti, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 81; e) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, se del caso, in particolare ai fini dell'applicazione degli articoli 12, 13, 15 e 20; f) a fornire informazioni e sostegno utili all'applicazione dell'articolo 82 da parte delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti; e g) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 84. |