Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 80 - Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale

Rosaria Giordano

Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale

1. Su richiesta motivata, agendo direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha o aveva la residenza abituale o in cui si trova o trovava:

a) trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette una relazione:

i) sulla situazione del minore;

ii) sugli eventuali procedimenti in corso in materia di responsabilità genitoriale sul minore; o

iii) sulle decisioni adottate in materia di responsabilità genitoriale sul minore;

b) fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo richiede; o

c) può chiedere all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente del suo Stato membro di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

2. Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che la residenza del minore sia stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trovi in un altro Stato membro, informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dell'altro Stato membro quanto al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le autorità centrali.

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti supplementari sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 103.

4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 84

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