Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 84 - Riunioni delle autorità centraliRiunioni delle autorità centrali 1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente. 2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE. Inquadramento.L'art. 76 del Regolamento in esame, sul modello già seguito dall'art. 53 del Reg. CE n. 2201/2003, stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione dello stesso regolamento. Si tratta di organi amministrativi che hanno il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati per realizzare gli obiettivi del Regolamento. Tra le novità introdotte vi è un intensificazione degli obblighi di cooperazione tra le Autorità centrali (cfr. Carpaneto, 971). Funzione e attività delle autorità centrali.L'art. 53 del Regolamento in esame stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione dello stesso regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. L'autorità centrale designata dall'Italia è il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, già competente per le altre Convenzioni internazionali a tutela dei minori. Invero, tutti gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1980 nominano le rispettive autorità centrali che, nel contesto in esame come in quello della predetta Convenzione, sono organi amministrativi che hanno il compito di cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati. Detto coordinamento, nell'ambito dell'esperienza della Convenzione dell'Aja, è volto ad assicurare l'immediato ritorno dei minori sottratti illecitamente ed, in sostanza, le autorità centrali svolgono una funzione di raccordo tra il soggetto che richiede il ritorno del minore sottratto e le autorità dello Stato in cui il minore è stato portato. In particolare, le autorità centrali devono, direttamente o tramite altri organi del loro Stato, mettere in atto tutto il possibile per: localizzare il minore sottratto; assicurare la consegna volontaria del minore o agevolare la composizione amichevole della controversia; scambiarsi le informazioni relative alla situazione del minore; fornire informazioni generali sulla legislazione del proprio Stato in relazione all'applicazione della Convenzione; avviare o agevolare l'instaurazione della procedura giudiziaria o amministrativa per ottenere il ritorno del minore sottratto; concedere o agevolare l'ottenimento dell'assistenza legale; assicurarsi che siano adottate, a livello amministrativo, le misure necessarie per garantire, quando richiesto dalle circostanze, il ritorno del minore in condizioni di sicurezza. Tale ruolo è svolto anche ai fini dell'applicazione del Regolamento in esame ove il trasferimento illecito del minore rientri nella giurisdizione di uno Stato membro ai sensi degli artt. 7 e ss. dello stesso. Peraltro, le disposizioni in commento (v., in particolare, l'art. 80) attribuiscono funzioni ulteriori alle autorità centrali che, in particolare, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano anche nell'ambito di specifiche controversie per realizzare gli obiettivi del Regolamento. In particolare le Autorità centrali sono tenute a collaborare nella raccolta e nello scambio di informazioni relativamente ad aspetti fondamentali quali la situazione del minore (e del suo nucleo familiare), l'esistenza di eventuali procedimenti in corso ovvero di provvedimenti adottati che o riguardino (cfr. Carpaneto, 971). Ad esempio raccogliendo e scambiandosi le informazioni rilevanti sulla situazione del minore e fornendo informazioni ed assistenza, a titolo gratuito, come specificato dall'art. 57, ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore. L'art. 82 del Regolamento in esame prevede, inoltre, che ove l'autorità giurisdizionale competente a decidere la controversia sulla responsabilità genitoriale intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro (fattispecie nelle quali il diritto interno prevede l'intervento di un'autorità pubblica al fine del collocamento dei minori), è tenuta a consultare preventivamente l'autorità centrale dello Stato membro richiesto. Tale richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione, sul modello dell'art. 33 della Convenzione dell'Aja del 1996, di una vera e propria relazione sul minore allo Stato richiesto di accoglierlo, corredata dalla richiesta di approvazione, dai motivi della proposta di collocamento o assistenza, dalla presenza di eventuali forme di finanziamento e da ogni altra informazione utile, ad esempio in ordine alla durata del collocamento (Carpaneto, 971). L'autorità dello Stato membro richiedente potrà disporre il collocamento del minore presso lo Stato individuato soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha prestato il proprio consenso a tale collocamento. Tale consenso deve intervenire entro tre mesi dalla richiesta. Precisano il settimo e l'ottavo comma dell'art. 82 che le modalità per ottenere il consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto, fermo restando che le autorità centrali o le autorità competenti hanno la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità di uno o più Stati membri volte a semplificare la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha a riguardo precisato – in sede di interpretazione dell'analoga previsione contenuta nell'art. 56, § 2, del Regolamento CE n. 2201/2003 – che l'approvazione ivi indicata deve essere rilasciata, anteriormente all'adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un'autorità competente di diritto pubblico. L'approvazione da parte dell'istituto nel quale il minore deve essere accolto non è sufficiente. In circostanze come quelle del procedimento principale, ove l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha disposto la collocazione non sia certa che l'approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l'autorità competente in detto ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell'approvazione sancito all'art. 56 del regolamento n. 2201/2003 (CGUE, 26 aprile 2012, n. 92). Nella medesima decisione la stessa Corte di Giustizia ha precisato che, se la collocazione è stata approvata a norma dell'art. 56, § 2, del regolamento n. 2201/2003 solo per un periodo determinato, detta approvazione non opera con riguardo alle decisioni che dispongano la proroga della durata della collocazione. In tal caso, deve essere richiesta una nuova approvazione. Una decisione che dispone la collocazione, adottata all'interno di uno Stato membro e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, può essere eseguita all'interno di quest'ultimo Stato membro solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione (CGUE, 26 aprile 2012, n. 92). In dottrina si è evidenziato, in senso perplesso, che nel nuovo articolato non sia stati anche inseriti i motivi che possono giustificare da parte delle autorità dello Stato richiesto un diniego al trasferimento del minore, in quanto una decisione fondamentale per minori in difficoltà viene così lasciata alla discrezionalità dello Stato di destinazione (Carpaneto, 973). 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Comp. Law Quaterly 2004, 503; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano 1997, 985. |