Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 86 - Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionaliCooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali 1. Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l'autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare: a) le comunicazioni ai fini degli articoli 12 e 13; b) le informazioni a norma dell'articolo 15; c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell'articolo 20; d) le comunicazioni ai fini dei capi da III a V. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 90. |