Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 86 - Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali

Rosaria Giordano

Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali

1. Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l'autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare:

a) le comunicazioni ai fini degli articoli 12 e 13;

b) le informazioni a norma dell'articolo 15;

c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell'articolo 20;

d) le comunicazioni ai fini dei capi da III a V.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 90

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