Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 89 - Non divulgazione delle informazioniNon divulgazione delle informazioni 1. Un'autorità centrale, un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente non divulgano né confermano le informazioni raccolte o trasmesse ai fini dei capi da III a VI, se ritengono che così facendo potrebbero compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona. 2. Le autorità centrali, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti degli altri Stati membri tengono conto della decisione adottata in tal senso in uno in uno Stato membro, in particolare nei casi di violenza domestica. 3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmissione di informazioni da parte di autorità centrali e tra autorità centrali, autorità giurisdizionali e autorità competenti nella misura necessaria per adempiere agli obblighi di cui ai capi da III a VI. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 90. |