Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 90 - Legalizzazione o altra formalità analogaLegalizzazione o altra formalità analoga Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga. Inquadramento.La norma in esame stabilisce che non è prevista alcuna legalizzazione o altra formalità analoga, come, ad esempio, l'Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'esecuzione della legalizzazione, per determinati documenti, come la copia della decisione, il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 39 dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine per la traduzione autenticata da persona abilitata, la procura alle liti (in arg. Calò, 526 s.). Disposizioni sulla forma dei documenti e della procura.La disposizione in esame stabilisce che non è prevista alcuna legalizzazione o altra formalità analoga, quale, ad es., l'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'esecuzione della legalizzazione, per determinati documenti, come la copia della decisione, il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 39 dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine per la traduzione autenticata da persona abilitata, la procura alle liti (in arg. Calò, 526 s.). Con riferimento alle controversie nelle quali trova applicazione il Regolamento in esame, pertanto, non potrebbe essere avallato l'orientamento fatto proprio dalla S.C. che ha dichiarato inammissibile nella giurisdizione italiana una procura alle liti francese perché la c.d. certificazione della firma operata dal notaio non sarebbe equivalente all'autentica della firma di cui all'art. 83 c.p.c. (Cass. n. 12821/2004, in Giust. civ. 2005, 230, nota Calò e Not. 2005, 127, nota Marzi). BibliografiaBiagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, 1241; Bonomi, Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2001, 298; Bruneau, La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, in La Semaine Juridique 2001, 803; Calò, L'influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia 2005, 509; Consolo, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano 2002; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Conti, Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di visita ed ilregolamento CE n. 1347/2000, in Fam. e dir. 2003, 1, 60; Magrone, La disciplina del diritto di visita nelregolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. internaz.priv. e proc. 2005, 339; McEleavy, Brussels II bis: Matrimonial Metters, Parental Responsability, Child Abduction and Mutual Recognition, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 503; McEleavy, The Comunitarization of Divorce Rules: What Impact for English and Scottish Law?, in Int. Comp. Law Quaterly 2004, 695; Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc. 2001, 376; Picardi, Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo, in Studi in onore di Romagnoli, Milano, 1997, 985. |