Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 95 - Relazione con talune convenzioni multilateraliRelazione con talune convenzioni multilaterali Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate: a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori; b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale; c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali; d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 98. |