Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 96 - Relazione con la convenzione dell'Aia, del 1980Relazione con la convenzione dell'Aia, del 1980 Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, continuano ad applicarsi le disposizioni della convenzione dell'Aia del 1980 integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. Se una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 deve essere riconosciuta ad eseguita in un altro Stato membro in seguito a un ulteriore trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si applica il capo IV. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 98. |