Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 97 - Relazione con la convenzione dell'Aia del 1996

Rosaria Giordano

Relazione con la convenzione dell'Aia del 1996

1. Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 1996 il presente regolamento si applica:

a) fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;

b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un 'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1,

a) se le parti hanno convenuto la competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 10 di tale convenzione;

b) in relazione al trasferimento di competenza tra un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;

c) se dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l'articolo 13 di tale convenzione.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 98

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