Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 98 - Portata degli effettiPortata degli effetti 1. Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli da 94 a 97 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento. 2. Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996, continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento. Inquadramento.Gli artt. 94-98 del Regolamento disciplinano i rapporti tra lo stesso e le convenzioni internazionali su materie affini. In primo luogo, l'art. 94 sancisce il principio della prevalenza della disciplina posta dal Regolamento rispetto alle Convenzioni bilaterali già concluse tra gli Stati membri prima dell'emanazione del Regolamento CE n. 2201/2003 (che dettava una previsione analoga).Tuttavia, è prevista dal § II la facoltà della Finlandia e della Svezia di dichiarare che, nei loro rapporti reciproci, in luogo delle disposizioni comunitarie, si applica la Convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia, contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia matrimoniale, di adozione e di tutela. L'art. 95 del Regolamento afferma, poi, la prevalenza del Regolamento anche rispetto a quanto statuito dalle Convenzioni a carattere multilaterale elencate dalla stessa, con riguardo agli ambiti disciplinati dal Regolamento. L'art. 96 – disposizione di carattere innovativo – precisa espressamente che, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. L'art. 97 pone, invece, condizioni alternative in presenza delle quali il Regolamento prevale anche sulla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla tutela dei minori (in arg. Lagarde, 217; Picone, 746): si prevede che il regolamento si applica se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro nonché, limitatamente al riconoscimento ed all'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione. Prevalenza del Regolamento su Convenzioni bilaterali già concluse tra gli Stati membri.L'art. 94 del Regolamento Bruxelles III-bis sancisce, salve alcune eccezioni previste nella stessa disposizione, il principio della prevalenza della disciplina posta dal Regolamento rispetto alle Convenzioni bilaterali già concluse tra gli Stati membri .In particolare, è contemplata dal § 2 la facoltà della Finlandia e della Svezia di dichiarare che, nei loro rapporti reciproci, in luogo delle disposizioni comunitarie, si applica la Convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia, contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia matrimoniale, di adozione e di tutela. La Suprema Corte Amministrativa Finlandese aveva sollevato, in base a tale eccezione, questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per stabilire se la stessa possa essere analogicamente applicata alle decisioni pubbliche di presa a carico e collocazione di un minore di cui alla legge nazionale finlandese n. 761/1970, pur non espressamente indicata tra le misure derogatorie alla disciplina comunitaria, che prevede, nei rapporti tra tali Stati, l'esecuzione automatica delle relative decisioni sulla responsabilità genitoriale senza l'onere per la parte richiedente di esperire la procedura di exequatur. La Corte di Giustizia ha risolto la questione in base al generale principio di prevalenza del diritto europeo sul diritto nazionale che non può subire deroghe ove non espressamente previste (CGUE, Grande Sezione, 27 novembre 2007, n. 435, in Giust. civ. 2008, n. 11, 2331, con nota di Botti). Rapporti con alcune Convenzioni multilaterali.L'art. 95 del Regolamento CE n. 2201/2003 afferma la prevalenza del Regolamento anche rispetto a quanto statuito dalle Convenzioni a carattere multilaterale elencate dalla stessa, limitatamente agli ambiti disciplinati dal Regolamento. Si tratta, in particolare, delle seguenti Convenzioni: a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori; b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale; c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali; d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento; e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. In realtà, quanto a quest'ultima convenzione, rilevanti disposizioni della stessa sono espressamente richiamate proprio dal Regolamento in esame (v. Commento agli artt. 10-11). Rapporti con le Convenzione dell’Aja.L'art. 96 – disposizione di carattere innovativo – precisa espressamente che, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. Diversamente, l'art. 97 dello stesso Regolamento in esame individua le due condizioni alternative in presenza delle quali il Regolamento prevale anche sulla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla tutela dei minori, entrata in vigore il 1° gennaio 2002 per sette Stati e firmata, ma non ancora ratificata, dagli Stati dell'Unione europea (in arg. Lagarde, 217; Picone, 746). In particolare, si precisa che il regolamento si applica se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro nonché, limitatamente al riconoscimento ed all'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione. La regola in esame è stata criticata evidenziando che il regolamento dovrebbe sempre prevalere, ove applicabile, sulle precedenti convenzioni vigenti tra i diversi Stati membri (Cannone, 281). In dottrina si è inoltre ricordato che l'art. 52 della stessa Convenzione dell'Aja del 1996 sulla tutela dei minori ha previsto una norma di coordinamento con eventuali discipline uniformi adottate a livello regionale, chiarendo che la stipula della stessa non pregiudica la possibilità di predisporre uno strumento uniforme contenente previsioni relative alla tutela dei minori che risiedono abitualmente nel territorio degli Stati contraenti (Baratta, 2004, 160 s.). Invero, l'art. 52, definito anche disposizione di «disconnessione» ha origine nella concomitanza dei lavori preparatori dei due strumenti (cfr. Picone, 706 ss., il quale rileva altresì, in senso critico, che tale norma ha valenza meramente dichiarativa e programmatica, non potendosi individuare in modo cogente quanto altri Stati possono fare in relazione ad accordi futuri). BibliografiaBaratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano 2004; Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir. internaz. 2004, 991; Botti, Prime precisazioni sull'ambito di applicazione del Regolamento n. 2201/2003/CE in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Giust. civ. 2008, 2340 ss.; Calò, L'influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, in Familia 2005, 509; Cannone, L'affidamento dei minori nel diritto internazionale privato Bari 2000; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir. 2004, 291; Dosi Le convenzioni internazionali sulla tutela dei minori, in Fam. e dir. 1997, 390; Lagarde, La nouvelle convention de la Haye relative à la protection des mineurs, in Rev. crit. dr. internaz. privé, 1997, 217 ss.; Picone, La nuova convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1996, 706 ss.; Salzano, La sottrazione internazionale dei minori, Milano 1995. |