Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 101 - Monitoraggio e valutazione

Rosaria Giordano

Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 2 agosto 2032, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione a posteriori del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

2. A partire dal 2 agosto 2025, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento concernenti:

a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi enunciati nel presente regolamento;

b) in relazione alle domande di esecuzione di una decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, il numero di casi in cui l'esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;

c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi dell'articolo 40 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego del riconoscimento;

d) il numero di domande di diniego dell'esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 58 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego dell'esecuzione;

e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 61 e 62, rispettivamente.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 100

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