Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 103 - Informazioni da comunicare alla CommissioneInformazioni da comunicare alla Commissione 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3) e all'articolo 74, paragrafo 2; b) le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 66, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 1, all'articolo 49, e all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1; c) le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 52, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 62 nonché le autorità e le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 61, paragrafo 2; d) le autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52; e) i mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 61e 62; f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 76; g) se del caso, le categorie di prossimi congiunti di cui all'articolo 82, paragrafo 2; h) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 91, paragrafo 3; i) le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 82, paragrafo 4, e all'articolo 91, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 23 aprile 2021 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1. 4. La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 100. |