Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 3 - Competenza generale

Rosaria Giordano

Competenza generale

Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

i) la residenza abituale dei coniugi,

ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,

iii) la residenza abituale del convenuto,

iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,

v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso; o

b) di cui i due coniugi sono cittadini.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 5.

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