Regolamento - 25/06/2019 - n. 1111 art. 8 - Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visitaUltrattività della competenza in relazione al diritto di visita 1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all'articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla. InquadramentoIl criterio generale secondo cui la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale il minore risiede abitualmente al momento di proposizione della domanda viene temporaneamente derogato se si verifica un trasferimento lecito della residenza abituale del minore (Conti, 296). La modifica del luogo di residenza abituale non determina immediatamente il trasferimento della competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato della nuova residenza, essendo prevista un'ultrattività della precedente competenza, per un periodo massimo di tre mesi, nell'ipotesi in cui la questione da decidere attenga alla modifica di un precedente provvedimento sul diritto di visita reso in quello stesso Stato membro prima del trasferimento del minore ed il titolare del diritto di visita risieda abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore. Mutamento della residenza abituale del minore e proroga della c.d. giurisdizione-competenzaLa norma in esame disciplina, in particolare, la fattispecie del cambiamento lecito della residenza abituale del minore, operato nel rispetto dei diritti di affidamento conferiti al titolare della responsabilità genitoriale. Secondo la disposizione in commento la modifica del luogo di residenza abituale non determina immediatamente la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato della nuova residenza, essendo prevista un'ultrattività della precedente competenza, per un periodo massimo di tre mesi, nell'ipotesi in cui la questione da decidere attenga alla modifica di un precedente provvedimento sul diritto di visita reso in quello stesso Stato membro prima del trasferimento del minore ed il titolare del diritto di visita risieda abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore. La previsione è correlata all'esigenza di tutelare la situazione del genitore titolare del diritto di visita a fronte del trasferimento, anche lecito, del minore e del genitore affidatario in un altro Stato: il legislatore comunitario ha considerato infatti la necessità di ottenere in tempi strettissimi una modifica del regime del diritto di visita, realizzabile quando è consentito chiedere la stessa alla medesima autorità giurisdizionale che aveva originariamente disposto il provvedimento, evitando al residente di dover adire l'autorità giurisdizionale di un altro Stato, i.e. di quello in cui il minore è andato a risiedere (Conti, 296; Magrone 354). L'operatività della proroga della competenza prevista dalla disposizione in commento – e già, in termini analoghi, dall'art. 9 del Regolamento CE n. 2201/2003 – è pertanto subordinata alla circostanza che il titolare del diritto di visita continui a risiedere abitualmente nello Stato membro in questione (cfr. Magrone, 354). In dottrina si è sottolineato che la norma in esame lascia aperta la possibilità che, nei tre mesi successivi al trasferimento del minore, i giudici dello Stato membro di nuova residenza siano chiamati a pronunciarsi su questioni diverse rispetto al diritto di visita (cfr. Magrone, 355). La S.C. ha chiarito che il termine di tre mesi inizia a decorrere dall'intervenuta comunicazione di un genitore all'altro sul trasferimento all'estero del figlio minore (Cass. S.U. , n. 22238/2009). Tuttavia, le Sezioni Unite hanno sottolineato che, in caso di trasferimento lecito del minore in uno Stato diverso da quello in cui aveva la residenza abituale, è privo di giurisdizione il giudice di questo ultimo Stato quando – tenuto conto delle emergenze processuali – sia provato che al momento della proposizione della domanda la modifica della residenza era di fatto già avvenuta. A questo proposito, hanno evidenziato che non rileva il fatto che la nuova residenza abituale si sia realizzata sulla base di una autorizzazione al trasferimento solo temporanea (Cass. S.U., n. 32359/2018). Come hanno precisato le medesime Sezioni Unite, ai fini della determinazione del foro competente, è sufficiente che il trasferimento non abbia finalità strumentali od abusive, ovvero non sia un espediente per sottrarre il minore alla vicinanza dell'altro genitore (Cass. n. 27160/2020, in Ilfamiliarista.it, con nota di Galluzzo). Per altro verso, il secondo comma della norma in esame precisa che la generale proroga di competenza prevista dalla stessa non trova applicazione anche ove il titolare del diritto di visita abbia accettato la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di nuova residenza del minore. Tale accettazione è configurata quale forma di accettazione tacita desunta dalla condotta processuale di prendere parte al giudizio senza formulare alcuna eccezione. 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